Aree di attività
risarcimento del danno alla salute
Sinistri stradali
Nei sinistri stradali spesse volte emergono contestazioni di corresponsabilità per cui è opportuno svolgere indagini approfondite sulle modalità del sinistro e in alcuni casi occorre incaricare un perito esperto di dinamica e cinematica.
Polizze infortuni e Polizza malattia
è importante che l’avvocato studi accuratamente le condizioni generali di polizza perché a volte le polizze infortuni concedono un diritto più ampio di quello esposto dall’agente assicurativo
è importante che in sede di visita medico legale siano esaminate le condizioni generali di polizza perché il medico legale deve sapere come orientarsi nel redigere la sua relazione.
Malasanità
Con il termine “malasanità” si intende il fenomeno di responsabilità sanitaria, cioè quella responsabilità che incombe in capo ai medici e alle strutture sanitarie presso cui essi operano per aver provocato un danno fisico o psichico ad un paziente in dipendenza di imprudenza, negligenza, imperizia, segnatamente con violazione regolamenti (consenso invalido), prassi mediche, buone tecniche di intervento etc.
Per poter parlare di responsabilità sanitaria, è necessario che sussista la condotta (o l’omissione) colpevole che può ravvisarsi quando c’è uno scostamento tra ciò che è accaduto e quanto sarebbe dovuto avvenire in conformità alle prescrizioni comportamentali pertinenti rispetto al caso.
In proposito, per valutare un presunto caso di malasanità è importante individuare le “Linee Guida“, le “Buone Pratiche” e gli eventuali “Protocolli” applicabili alla fattispecie, che rappresentano fondamentali parametri di riferimento per valutare il rispetto dei doveri assistenziali da parte della Struttura Sanitaria (in conformità al principio di cui all’art. 1176 c.c.).
Il medico medio, rispetto al quale deve essere effettuata la valutazione di diligenza, non è il medico “mediocre”, ma è il medico bravo, vale a dire il medico preparato, coscienzioso e competente.
Infortuni sul lavoro
sono i casi più ingiusti, in cui un lavoratore subisce delle lesioni durante l’attività lavorativa; per avere successo in tali cause occorre studiare accuratamente le normative specifiche e collaborare con i periti.
Tale ambito investe anche il cosiddetto “infortunio in itinere” cioè l’incidente che occorra mentre si vada dal lavoro o si torni dal lavoro; in tale ambito vi è una sovrapposizione di posizione passiva tra INAIL e Compagnia Assicuratrice del responsabile civile, per cui occorre conoscere adeguatamente la normativa applicabile e la procedura che deve essere seguita.
i tipi di danno
il risarcimento del danno biologico
per ottenere il massimo risarcimento del danno biologico è importante affidare fin dall’inizio della malattia la pratica ad un medico legale, che faccia svolgere tutti gli accertamenti diagnostici utili ad accertare fino in fondo la gravità delle lesioni e dei postumi invalidanti;
occorre che si instauri, grazie all’avvocato, un legame stretto tra persona danneggiata e il medico legale.
L’Avvocato Luca Favalezza collabora di norma con i medici legali assicurativi che, lavorando per le Compagnie Assicurative, sanno come deve essere istruita la pratica per ottenere il massimo punteggio possibile nel rapporto con le Compagnie Assicurative. Per potere trattare il risarcimento del danno biologico occorre conoscere la natura di tali danni e questo lo da solo una notevole esperienza nelle cause relative al danno biologico come quella maturata dell’avvocato Luca Favalezza nel caso in cui il danno biologico comprenda un danno psichico è importante che siano eseguiti i test cognitivi (attenzione, concentrazione, memoria etc. per accertare l’entità del danno psichico; è importate sia accertato da medici competenti, neurologi, neuropsicologi e al limite psichiatri.
il risarcimento del danno morale
Il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, a prescindere dalle vicende relazionali della vita del danneggiato sicché, sia in ambito normativo che giurisprudenziale, trova conferma il principio della sua autonomia rispetto al danno morale e alla personalizzazione del danno.
La sofferenza interiore o, in altre parole, il disagio psicologico, è rimessa all’accertamento del giudice che potrà avvalersi di ausiliari, quali consulenti psichiatrici forensi o uno psicologo giuridico, ed è afferente alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali.
il risarcimento del danno personalizzato
è importante che sia accertato scrupolosamente con attenzione il mutamento di tutti gli aspetti della vita intervenuti dopo il sinistro, non la sola vita di relazione.
il risarcimento del danno patrimoniale
I danni patrimoniali sono quelli che derivano da un evento che intacca la capacità economico-patrimoniale di un soggetto. Per quantificare l’entità del danno e di conseguenza l’ammontare del suo risarcimento, generalmente si tengono in considerazione due componenti: il danno emergente e il lucro cessante.
Per poter valutare correttamente l’entità del danno patrimoniale si devono tenere in considerazione da un lato le perdite economiche subite direttamente dal soggetto danneggiato e dall’altro lato il mancato guadagno conseguente al fatto illecito. Ci si riferisce alla diminuzione del patrimonio conseguente all’illecito con l’espressione di “danno emergente e lucro cessante”.
La risarcibilità dei danni patrimoniali è stabilita dall‘articolo 1223 del Codice Civile, secondo il quale nel risarcimento del danno si deve tener conto della perdita subita dal soggetto danneggiato e del mancato guadagno che è diretta conseguenza della condotta inadempiente dell’altra parte.
In ambito assicurativo, rientrano nella fattispecie dei danni emergenti le spese che un soggetto ha dovuto sostenere per riparare dei beni o per sostenere delle cure, mentre si considerano lucro cessante i mancati guadagni derivanti dall’impossibilità di lavorare a seguito dell’incidente. Secondo quanto disposto dall’articolo 2056 del Codice Civile, il lucro cessante deve essere valutato dal giudice ricorrendo a una valutazione equitativa del danno.
Le norme giuridiche
Responsabilità extra-contrattuale
ricadono in tale ambito le fattispecie di operatività degli articoli 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), 2047 c.c. (danno cagionato dall’incapace), 2048 c.c. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte), 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose), art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), art. 2053 c.c. (rovina di edificio), art. 2054 c.c. (circolazione di veicoli): queste fattispecie giuridiche possono dare interessare anche casi di danno alla persona.
Responsabilità contrattuale
Ricadono in tale ambito le fattispecie di operatività dell’art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d’opera), dell’articolo, degli articoli 2392 c.c., 2394 c.c. e 2395 c.c. (responsabilità degli amministratori di società), del D.Lgs 206/2005 (responsabilità del produttore) e altre fattispecie: generalmente qualsiasi contratto prevede la responsabilità in capo al contraente per i danni patrimoniali causati.
La fattispecie della responsabilità contrattuale si può cumulare con quella della responsabilità extra-contrattuale in quanto si può rispondere cumulativamente sia per inadempienza contrattuale sia per fatto illecito (come nel caso della responsabilità del produttore).
Lo studio
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Verona, 37135
Lo studio si trova vicino al casello di Verona Sud dell’autostrada A4 quindi
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